Art. 6.
(Limiti ai finanziamenti pubblici).

      1. Qualsiasi soggetto che riceve finanziamenti pubblici è tenuto, su richiesta degli enti finanziatori o dei singoli componenti dei medesimi enti, nonché dei parlamentari, ad esibire i relativi bilanci e documenti contabili.
      2. I soggetti di cui al comma 1 devono dichiarare l'eccedenza delle retribuzioni, delle remunerazioni, delle indennità e dei compensi erogati, rispetto all'ammontare del trattamento complessivo annuo netto dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
      3. L'ammontare delle eccedenze di cui al comma 2 è riversato a favore degli enti finanziatori di cui al comma 1, che provvedono altresì a diminuire i relativi finanziamenti per una quota corrispondente alle citate eccedenze.
      4. Le dichiarazioni previste dal comma 2 e l'indicazione delle somme di cui al comma 3 devono essere comunicate al Parlamento entro due mesi.